Mediazione civile e commerciale 2021-04-10T09:42:57+02:00

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La mediazione civile e commerciale è un rimedio alternativo a quello giudiziario finalizzato alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia vertente su diritti civili disponibili. La celerità del procedimento nonchè la competenza e professionalità del Mediatore, imparziale ed indipendente, rappresentano dei deterrenti necessari per la possibile soddisfazione degli interessi reali delle parti, interessi che molte volte anche una sentenza favorevole non soddisfa la parte vincitrice. “Il mediatore non prende decisioni sulla controversia, non è un arbitro o giudice. Interviene unicamente per riparare il guasto comunicativo, restituendo alle parti la responsabilità della gestione del conflitto (Ghiotti-Miralo)”.

La mediazione è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevede l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio (tra cui l’impugnazione di delibere), diritti reali (proprietà, usucapione, usufrutto, servitù etc. ), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In caso di controversie per cui il procedimento di mediazione è obbligatorio (materie “obbligatorie”), le parti per legge devono essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione. E’ obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio, anche di appello ( c.d. mediazione delegata o demandata).

La procedura di mediazione è rapida: deve concludersi in tre mesi e il primo incontro tra le parti viene fissato entro un mese dalla presentazione della domanda di mediazione. Nella mediazione viene garantita la massima riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alla stessa e, salvo diverso accordo tra le parti, ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia.

La mediazione è una procedura dai costi predeterminati e contenuti e le tariffe sono fissate secondo le indicazioni del D.M. 145/2011 e s.m.i. Sulla base delle attuali norme fiscali, tutti gli atti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nessuna imposta di registro è dovuta se il verbale di conciliazione è di valore inferiore 50.000 euro, mentre per valori superiori l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500,00 euro in caso di successo della mediazione, e di 250,00 euro in caso di insuccesso.

Il verbale di mediazione, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti i casi in cui non fossero presenti gli avvocati delle parti, l’accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo e nell’eventualità di avvio di un contenzioso giudiziario, il Giudice può desumerne dal verbale di mediazione elementi di prova e in determinati casi può condannare la parte che ha fatto fallire la mediazione al pagamento delle spese legali e processuali.

Permane poi la possibilità di esperire il tentativo di mediazione con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte o su istanza congiunta delle parti (mediazione congiunta) oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria, come ad esempio il recupero del credito.