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Separazione 2020-03-24T22:10:05+01:00

Separazione

Separazione consensuale
La separazione è consensuale quando sono i coniugi a ad accordarsi, per iscritto, su ogni questione relativa alla sospensione del loro vincolo matrimoniale (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
A differenza della separazione giudiziale, la separazione consensuale ha indiscussi vantaggi: è infatti possibile regolamentare questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, regolamentare l’uso della casa delle vacanze ecc.
Inoltre, una volta depositato l’accordo presso la cancelleria del Tribunale basterà per le parti comparire una sola volta e attendere poi l’omologa della separazione.

Separazione giudiziale
Quando non vi è accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla sospensione del loro vincolo matrimoniale, può essere richiesta, anche da uno solo dei coniugi, la separazione giudiziale.
In tale ipotesi, è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli) e che, in presenza di determinati presupposti, pronuncia l’addebito.

Modifica condizioni di separazione
Le condizioni della separazione sono tutti sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti tali.

Assegnazione della casa coniugale
È finalizzata alla tutela dei figli al fine per evitare loro il trauma di dover cambiare casa, quartiere, frequentazioni e abitudini di vita consolidate.
Pertanto il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, assegna la casa familiare al genitore che continuerà a convivere con loro.

Mantenimento dei figli
In caso di separazione, il giudice, a norma degli art. 316bis e 337 c.c. dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.

Mantenimento del coniuge
Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all’altro di versare al coniuge “non colpevole” della separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato, dei bisogni dell’altro e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Separazione con negoziazione assistita
È la separazione consensuale conclusa tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l’intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti.