Il collocamento dei figli non fa cessare la responsabilità genitoriale

Il collocamento dei figli è un tema particolarmente delicato, che influisce in modo inevitabile sul benessere del minore. La scelta viene effettuata dai genitori di comune accordo oppure dal giudice, nel momento in cui viene meno un accordo, sulla residenza abituale del figlio minore.

Il collocamento può avvenire presso la madre o il padre e prescinde come provvedimento dall’affidamento condiviso. 

Il genitore collocatario sarà il genitore che si occuperà prevalentemente del minore, il quale verrà a lui collocato. 

L’art. 337 ter del codice civile stabilisce che “ il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. 

Un aspetto particolarmente rilevante è la possibilità di collocare il figlio presso l’abitazione paterna o materna, quest’ultima preferita nel momento in cui il bambino è in tenera età. 

Il collocamento dei figli è presupposto per due ulteriori provvedimenti del giudice:

  • l’assegnazione della casa familiare;
  • l’assegno di mantenimento a favore del genitore collocatario per il mantenimento del figlio in caso di separazione o divorzio.

Il luogo dove si svolge la vita familiare prende il nome di casa coniugale. L’assegnazione avviene ai sensi dell’articolo 337-sexies del codice civile secondo cui “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.

I parametri che vengono considerati ai fini dell’assegnazione sono: 

  • capacità di relazione effettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto;
  • l’interpretazione della nozione di interesse del minore

A tal proposito la giurisprudenza si è pronunciata attraverso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18087 del 14/09/2016, in cui è stato riconosciuto il diritto della madre di chiedere la collocazione dei figli presso di sé, mutando il precedente provvedimento che stabiliva la collocazione paritaria presso entrambi.  

Si riconosce legittimo il criterio della c.d. “maternal preference”, anche nel caso in cui si verifica un trasferimento della residenza. Questo fatto non turberebbe il rapporto all’interesse dei minori a mantenere il legame con entrambi i genitori.  Infatti stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera scelta dell’individuo.

Il collocamento presso il padre avviene nel momento in cui , sempre tenendo conto dei criteri sopra menzionati:

  • la madre assume un atteggiamento ostruzionistico nella coltivazione del rapporto tra padre e figlio (ordinanza 9143/2020 Corte di Cassazione);
  • se il padre è fonte di stabilità e sicurezza. Ovvero è in grado di assicurare un’adeguata e migliore educazione del figlio rispetto alla madre (ordinanza 30191/2019 Corte di Cassazione).

In ogni caso è bene ricordare che il collocamento dei minori non comporta la cessazione della responsabilità genitoriale, salvo casi previsti dalla legge, in quanto con la separazione della coppia si continua ad essere mamma e papà.

2021-01-17T11:12:24+01:00 0 Commenti

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